Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22266 del 15/10/2020 (Rv. 659413 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Separazione personale dei coniugi - Casa familiare - Assegnazione parziale al coniuge non collocatario dei figli - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)