Sez. 1, Sentenza n. 7622 del 14/08/1997 (Rv. 506792 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 689/81 - Estremi della violazione - Notifica oltre il termine prescritto - Estinzione del credito per la violazione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
In tema di sanzioni amministrative, le sentenze della Corte Costituzionale in tema di pronuncia preliminare del Pretore a norma dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 689/81 - le quali hanno inteso escludere l'effetto della convalida del provvedimento opposto, come sanzione processuale della ingiustificata mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, quando già i documenti acquisiti agli atti offrano la prova della invalidità del provvedimento o quando, per l'omessa produzione degli atti cui l'amministrazione è tenuta ex art. 23, secondo comma, della citata legge difetti totalmente la prova del fondamento della pretesa sanzionatoria - non consentono al pretore adito di rilevare d'ufficio l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione per essere stati gli estremi di questa notificati al trasgressore oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/81.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)