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Sez. L, Sentenza n. 1377 del 29/01/2003 (Rv. 560132 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Indennità di accompagnamento - Attribuzione - Presupposti - Situazione di inabilità - Bambini in tenera età - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560132-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

La situazione d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali, abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età e che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le loro condizioni patologiche, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 188 art. 2, Legge 30/03/1971 num. 188 art. 12, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)