Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari
Testo in vigore al
Capo II. Passaporti, rimpatri e sussidi
Art. 20 Passaporti
1. L'autorita' consolare rilascia, rinnova i passaporti nazionali e ne estende la validita' e appone il visto a quelli stranieri.
2. Quando emergano elementi di grave dubbio sulla cittadinanza o sull'identita' del titolare di un passaporto nazionale, l'autorita' consolare puo' limitare, mediante apposita annotazione, la validita' del passaporto stesso per un periodo non superiore a tre mesi, in attesa dei necessari accertamenti da parte delle competenti autorita'.
Art. 21 Documenti di viaggio
1. L'autorita' consolare rilascia documenti di viaggio validi per il rientro in Italia.
Art. 22 Ricorsi
1. Contro i provvedimenti dell'autorita' consolare, emanati a norma dei due articoli precedenti, e' dato ricorso al Ministro per gli affari esteri.
Art. 23 Sussidi ed erogazioni in danaro
1. L'autorita' consolare puo' concedere sussidi ai cittadini che versino in stato di indigenza.
2. Erogazioni in danaro possono essere concesse, in caso di urgenza, a cittadini che versino in stato di occasionale necessita'. In tal caso l'interessato deve firmare una promessa di restituzione, cui e' attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 Codice procedura civile. L'autorita' consolare trasmette al Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 Codice procedura civile.
Art. 24 Rimpatrio di cittadini
1. L'autorita' consolare, nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalita' di cui al precedente articolo, puo' fornire i mezzi per il rimpatrio.
2. L'autorita' consolare deve scegliere la forma di rimpatrio piu' appropriata e meno onerosa per l'erario, facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'art. 197 Codice navigazione.
3. La indennita' integrativa prevista dall'art. 443, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, puo' essere concessa oltre che per i marittimi, nei casi ivi esplicitamente previsti, anche per i dementi, malati, minori e altre persone, per le quali si pongano particolari esigenze di custodia e di cura. La indennita' ed il prezzo complessivo del mantenimento e del trasporto di cui al n. 3 dello stesso articolo sono fissati con decreto del capo dell'ufficio consolare entro limiti massimi e minimi stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e per la marina mercantile.
4. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 30 del regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Art. 25 Rimpatrio in favore di gente di mare
1. L'autorita' consolare provvede, in conformita' agli articoli 363, terzo comma, e seguenti Codice navigazione, al rimpatrio di cittadini indigenti aventi la qualifica di gente di mare e che siano stati sbarcati da nave mercantile nazionale in luogo diverso dal porto di arruolamento ovvero che, arruolati a bordo di nave mercantile nazionale, abbiano fatto naufragio.
2. L'autorita' consolare si attiene a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.
3. Il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dei precedenti comma, e' chiesto dall'autorita' consolare al Ministero della marina mercantile, previa presentazione dei titoli giustificativi di spesa.
4. Il Ministero della marina mercantile, in conformita' all'art. 363, terzo comma, Codice navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
Art. 26 Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali
1. In caso eccezionale e sempre che le circostanze lo consiglino, l'autorita' consolare puo' chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.
2. Il comandante il quale non ritenga di poter aderire alla richiesta deve indicare per iscritto all'autorita' consolare i motivi del rifiuto.
Art. 27 Rimpatri e trasferimenti in circostanze eccezionali
1. Qualora circostanze eccezionali impongano di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'art. 197 Codice navigazione non risulti adeguato alle necessita', l'autorita' consolare puo' disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.
2. L'autorita' consolare comunica col mezzo piu' celere i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed a quelli della marina mercantile e dei trasporti e dell'aviazione civile, a seconda della rispettiva competenza.
3. Alle requisizioni effettuate ai sensi del primo comma si applicano, per quanto concerne le indennita', i criteri di cui alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, e successive modificazioni.
Art. 28 Assistenza a non cittadini
1. L'autorita' consolare puo' concedere assistenza anche a non cittadini ai sensi del secondo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Capo III. Attribuzioni in materia di controversie, di assistenza giudiziaria e di giurisdizione volontaria
Art. 29 Amichevole composizione di controversie ed arbitrato
1. Il capo dell'ufficio consolare:
a) puo' adoperarsi, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, redige il processo verbale dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio;
b) puo' esplicare le funzioni di arbitro unico nelle controversie fra cittadini purche' questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equita'. Con il deposito negli archivi dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito deve aver luogo nel termine perentorio di cinque giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'art. 825, quarto comma, Codice procedura civile.
Le impugnazioni di cui agli articoli 827 e seguenti Codice procedura civile si propongono innanzi al pretore, al Tribunale o alla Corte di appello di Roma secondo che, per la causa decisa, sarebbe stato rispettivamente competente il conciliatore, il pretore o il tribunale;c) puo' far parte di Collegi arbitrali e puo' esplicare le funzioni di arbitro unico a termini della legge locale solo a seguito di autorizzazione del Ministero degli affari esteri o della missione diplomatica.
Art. 30 Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze
1. L'autorita' consolare:
1) provvede, direttamente o tramite le autorita' locali, in conformita' alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
2) compie gli atti istruttori ad essa delegati dalle autorita' nazionali competenti;
3) riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, che debbano valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorita' nazionali.
2. Essa trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorita' nazionale competente.
Art. 31 Interdizione e inabilitazione
1. Il capo di ufficio consolare di I categoria trasmette al Pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi del secondo comma ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti di interdizione e di inabilitazione nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.
2. Competente a pronunciarsi sull'interdizione e sull'inabilitazione di cittadini residenti all'estero e' il tribunale di ultima residenza in Italia dell'interdicendo o dello inabilitando. Ove questi non abbia mai avuto residenza in Italia, e' competente il Tribunale di Roma.
3. Il Tribunale provvede, ai sensi dell'art. 419 Codice civile, all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nello espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare e' assistito da un consulente tecnico nominato dalla missione diplomatica o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri.
4. Qualora non sia possibile provvedere all'esame dello interdicendo o dell'inabilitando, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorita' rogante ogni elemento di prova in suo possesso.
Art. 32 Legittimazione
1. All'atto della celebrazione del matrimonio l'autorita' consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento di cui all'art. 283 Codice civile e per i fini da esso previsti.
2. L'autorita' consolare riceve la domanda di legittimazione per decreto del capo dello Stato di cui agli articoli 284 e 288 Codice civile e la trasmette alla Corte di appello competente. Ove la competenza non possa esser determinata ai sensi dell'art. 288, primo comma, Codice civile, e' competente la Corte di appello nel cui distretto il richiedente ha avuto la sua ultima residenza.
3. Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia, e' competente la Corte di appello di Roma.
Art. 33 Adozione
1. Competente in materia di adozione quando l'adottante non abbia residenza in Italia e' la Corte di appello nel cui distretto l'adottante ha avuto la sua ultima residenza. Se l'adottante non ha mai avuto residenza in Italia, e' competente la Corte di appello di Roma.
2. L'autorita' consolare puo' essere delegata, nella ipotesi prevista dall'art. 311, secondo comma, Codice civile, a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo.
3. Puo' anche essere delegata a compiere le indagini e ad assumere le informazioni di cui all'art. 312 Codice civile.
Art. 34 Tutela, curatela, assistenza, affiliazione
1. Il capo di ufficio consolare di I categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonche' di affiliazione, che le leggi dello Stato attribuiscono al giudice tutelare.
2. Il tutore, il protutore, il curatore e il curatore speciale nominati in virtu' dei poteri di cui al comma precedente, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela abbia in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dallo ufficio dal giorno in cui e' loro notificata la nomina, rispettivamente, d'un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, tanto se la sostituzione venga decisa dall'autorita' consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa venga decisa dalla competente autorita' nazionale. A tal fine, e' considerata competente l'autorita' giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell'incapace.
3. L'accettazione degli uffici di cui al precedente comma e' obbligatoria per i cittadini residenti nella circoscrizione, salvo i casi di dispensa previsti dalla legislazione nazionale.
Art. 35 Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione
1. Il capo dell'ufficio consolare di I categoria, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, puo' emanare, nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione, e quando particolari circostanze cio' consiglino, i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del pretore e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.
Art. 36 Tribunali competenti
1. Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dall'autorita' consolare, nonche' per l'omologazione degli stessi, e' competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dello interessato.
2. In materia di affiliazione, e' competente il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'affiliante o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, dello affiliato.
3. Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi dei precedenti commi, e' competente il Tribunale di Roma.
Capo IV. Amministrazione di interessi privati
Art. 37 Deposito consolare
1. Oltre alle cose che custodisca per ragioni di ufficio, l'autorita' consolare, in caso di riconosciuta necessita' ed urgenza, puo' ricevere in deposito somme di danaro ed ogni altra cosa, sulla domanda che ne sia fatta da cittadini o da altri nell'interesse di cittadini. Il deposito ha termine quando siano venute meno le cause che ne hanno giustificato l'accettazione.
2. L'autorita' consolare stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non previsto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 1766 e seguenti e 1798 e seguenti Codice civile.
3. L'autorita' consolare non e' tenuta ad alcun obbligo di amministrazione dei beni custoditi o depositati. Puo' tuttavia adottare quei provvedimenti che, nell'interesse degli aventi diritto, si rendano necessari.
Art. 38 Vendita di beni depositati o custoditi
1. L'autorita' consolare puo' ordinare la vendita delle cose che siano state volontariamente depositate o che siano custodite per ragioni d'ufficio allorche' vi sia pericolo di deperimento o sussistano, comunque, ragioni di forza maggiore.
Art. 39 Termine del deposito e della custodia
1. L'autorita' consolare, allorche' ritenga che siano venute meno le cause che hanno determinato il deposito o la necessita' della custodia, ne da' comunicazione agli aventi diritto, intimando loro di provvedere, entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o delle altre cose depositate o custodite.
2. Ove gli aventi diritto non provvedano, senza giusto motivo, al ritiro delle somme di danaro depositate custodite, l'autorita' consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Cassa depositi e prestiti. Per quanto concerne le cose diverse dal danaro, l'autorita' consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, puo' eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero, se ritenuto piu' opportuno, puo' ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse, alle condizioni e con le modalita' di cui al presente comma, alla Cassa depositi e prestiti.
3. Ove gli aventi diritto non siano reperibili, e non possa quindi provvedersi alla comunicazione ed all'intimazione di cui al primo comma, le somme di danaro, nonche' le altre cose, sono custodite presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa istruzione che nel frattempo sia pervenuta dagli aventi diritto, l'autorita' consolare si avvale dei poteri di cui al precedente comma.
Art. 40 Luogo di restituzione delle cose depositate presso l'autorita' consolare
1. La restituzione delle cose depositate deve effettuarsi nello stesso luogo di consegna. La restituzione puo' tuttavia farsi in luogo diverso, qualora ragioni di forza maggiore abbiano imposto il trasferimento delle cose depositate.
2. La restituzione in luogo diverso, su richiesta del depositante, puo' farsi solo quando, tenuto conto delle circostanze, cio' sia autorizzato dal Ministero degli affari esteri. Le eventuali spese di spedizione ed i rischi relativi sono a carico del depositante.