REGOLAMENTO (CE) N. 384/96 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regolamenti adottati in forza dell'articolo 235 del trattato e che si applicano alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure instituite da detti regolamenti,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio3, sono state istituite norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità europea;
considerando che dette norme comuni sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso: il «GATT»), dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT (codice antidumping del 1979) e dall'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT (codice delle sovvenzioni e delle misure di compensazione);
considerando che i negoziati commerciali multilaterali conclusi nel 1994 hanno condotto alla stipulazione di nuovi accordi sull'applicazione dell'articolo VI del GATT e che è quindi opportuno modificare le norme comunitarie alla luce delle nuove disposizioni; che è inoltre auspicabile, vista la diversità delle nuove norme per il dumping e per le sovvenzioni, avere due normative comunitarie distinte e che, di conseguenza, le nuove norme in materia di sovvenzioni e di dazi compensativi sono fissate da un regolamento distinto;
considerando che, per l'applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'accordo GATT, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali interlocutori commerciali;
considerando che il nuovo accordo sul dumping, ovvero l'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in appresso: l'«accordo antidumping del 1994»), contiene nuove norme circostanziate per quanto riguarda, tra l'altro, il calcolo del dumping, la procedura relativa all'apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste, compresi gli aspetti inerenti all'accertamento e all'esame dei fatti, l'istituzione di misure provvisorie e l'imposizione e la riscossione dei dazi antidumping, la durata e il riesame delle misure antidumping e la divulgazione delle informazioni relative alle inchieste antidumping; che, data la portata delle modifiche e ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno trasporre, per quanto possibile, i termini del nuovo accordo nella legislazione comunitaria;
considerando che è opportuno fissare norme chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che in tutti i casi dovrebbe essere basato sulle vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore; che conviene definire le circostanze nelle quali si può considerare che le vendite sul mercato interno, essendo state effettuate in perdita, non possono essere prese in considerazione e che quindi è possibile fare ricorso alle restanti vendite oppure al valore normale costruito oppure alle vendite a paesi terzi; che è inoltre opportuno prendere disposizioni adeguate per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento e che occorre fissare gli orientamenti inerenti alla definizione di tale fase e ai relativi metodi di ripartizione dei costi; che è inoltre necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto da inserire in tale valore;
considerando che, per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene dettare le regole per la scelta di un appropriato paese terzo ad economia di mercato da utilizzare a tale scopo e, qualora non sia possibile trovare un paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere determinato su qualsiasi altra base equa;
considerando che è opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che possono essere applicati nei casi in cui si ritiene necessario ricostruire il prezzo rispetto al primo prezzo sul mercato libero;
considerando che, ai fini di un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i fattori che possono incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità, nonché fissare disposizioni specifiche riguardo ai tempi e alle modalità di applicazione degli adeguamenti, tenendo presente che occorre evitare di duplicare detti adeguamenti; che è inoltre necessario stabilire che il confronto può essere effettuato utilizzando la media dei prezzi, anche se i singoli prezzi all'esportazione possono essere confrontati con la media del valore normale qualora i primi varino secondo il cliente, la regione o il periodo di tempo;
considerando che è consigliabile fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio notevole oppure minaccino di provocare pregiudizio; che, per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nella Comunità;
considerando che è opportuno definire il termine «industria comunitaria» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «collegati»; che occorre inoltre precisare che le azioni antidumping possono essere attuate nell'interesse dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione;
considerando che è necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denuncia antidumping, precisando in quale misura la denuncia debba essere sostenuta dall'industria comunitaria e le informazioni in materia di dumping, pregiudizio e nesso di causalità che devono essere comunicate; che conviene inoltre specificare le procedure di rigetto delle denunce oppure di apertura dei procedimenti;
considerando che è necessario stabilire le modalità secondo le quali si comunicano alle parti interessate le informazioni richieste dalle autorità, e sono ad esse accordate ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i loro interessi; che è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione; che è inoltre opportuno fissare a quali condizioni le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti e presentare osservazioni in merito; che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla raccolta di informazioni;
considerando che è necessario stabilire le condizioni alle quali possono essere istituiti i dazi provvisori, precisando che tali dazi devono essere istituiti non prima dei sessanta giorni dall'inizio del procedimento e non oltre nove mesi da detta data; che, per ragioni amministrative, occorre stabilire che in tutti i casi tali dazi possono essere istituiti dalla Commissione direttamente per un periodo di nove mesi oppure per due periodi successivi di sei e tre mesi;
considerando che occorre specificare le procedure relative all'accettazione di impegni idonei tali ad eliminare il dumping e il pregiudizio invece dell'imposizione di dazi provvisori o definitivi; che è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere istituiti dazi provvisori in caso di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un'inchiesta supplementare per completare le risultanze; che, ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non inducano ad un comportamento lesivo della concorrenza;
considerando che è necessario prevedere la chiusura dei procedimenti con o senza l'istituzione di misure definitive, normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre quindici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; che le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile e che è opportuno definire questi termini; che, qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in un caso di ricorso a tecniche di campionamento;
considerando che è necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo e precisare le circostanze che giustificano l'applicazione retroattiva dei dazi per evitare che sia pregiudicata l'efficacia delle misure definitive; che è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in caso di violazione o di revoca di impegni assunti;
considerando che occorre prevedere che le misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un'inchiesta di riesame risulti che esse devono essere lasciate in vigore; che è inoltre necessario stabilire che, in presenza di elementi di prova sufficienti relativi al mutamento di circostanze, devono essere svolti riesami intermedi o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi antidumping; che occorre inoltre precisare che, qualora sia necessario ricalcolare il margine di dumping con una ricostruzione del prezzo all'esportazione, i dazi non devono essere considerati un costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita se detti dazi si ripercuotono sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nella Comunità;
considerando che è necessario specificare che i prezzi all'esportazione e i margini di dumping possono essere sottoposti ad una nuova valutazione qualora il dazio sia stato assorbito dall'esportatore con una forma di compensazione e di conseguenza non incida sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nella Comunità;
considerando che l'accordo antidumping del 1994 non contiene disposizioni sull'elusione delle misure antidumping, benché una separata decisione ministeriale GATT riconosca l'esistenza del problema e lo deferisca al comitato antidumping del GATT; che, poiché i negoziati multilaterali non hanno sinora avuto alcun risultato e in attesa dell'esito del deferimento al comitato antidumping del GATT, è necessario introdurre nella legislazione comunitaria nuove disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nella Comunità oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping;
considerando che conviene autorizzare la sospensione delle misure antidumping qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuno il mantenimento di tali misure;
considerando che è necessario prevedere che le importazioni sotto inchiesta possono essere soggette a registrazione al momento dell'importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni;
considerando che, ai fini di una corretta esecuzione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti soggetti ad inchieste o oggetto di misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento;
considerando che è necessario prevedere che il comitato consultivo deve essere regolarmente sentito in determinate fasi dell'inchiesta; che il comitato deve essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione;
considerando che è opportuno che possano essere svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di dumping e di pregiudizio, ancorché tali visite dovrebbero essere condizionate dal ricevimento di risposte adeguate ai questionari;
considerando che è necessario stabilire che, nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a tecniche di campionamento ai fini di una tempestiva conclusione dell'inchiesta;
considerando che è necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura sufficiente possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni che possano essere meno favorevoli per dette parti;
considerando che occorre provvedere al trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i segreti d'impresa;
considerando che è essenziale stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, e ciò tenuto conto del processo di formazione delle decisioni nella Comunità, in tempo utile affinché le parti possano difendere i loro interessi;
considerando che appare opportuno prevedere un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni in merito all'interesse della Comunità all'istituzione di misure, compreso l'interesse dei consumatori, nonché fissare i termini per la presentazione di tali osservazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate;
considerando che con regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea4, il Consiglio ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2423/88 ed istituito un nuovo sistema comune di difesa contro le importazioni in dumping da paesi non appartenenti alla Comunità europea;
considerando che all'atto della pubblicazione sono stati constatati errori significativi nel testo del regolamento (CE) n. 3283/94;
considerando inoltre che detto regolamento è già stato modificato due volte;
considerando, pertanto, che, ai fini di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, è opportuno sostituire detto regolamento, salvi i procedimenti già iniziati in forza del medesimo o del regolamento (CEE) n. 2423/88,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA