Sez. L, Sentenza n. 2158 del 07/04/1982 (Rv. 420036 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - ECCEZIONI NUOVE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - ANNOVERABILITÀ NELLE ECCEZIONI PRECLUSE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - ECCEZIONI NUOVE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - ANNOVERABILITÀ NELLE ECCEZIONI PRECLUSE.*
L'eccezione di prescrizione configurandosi quale eccezione in senso proprio o sostanziale, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 437, comma secondo cod. proc. civ. (norma di ordine pubblico, le cui violazioni sono rilevabili di ufficio) e, sebbene non necessiti, ai fini della sua proposizione, di forme solenni, tuttavia non può ritenersi desumibile da una generica espressione difensiva con la quale si chieda il rigetto della domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)