Sez. 6, Sentenza n. 69 del 16/01/1995 Cc. (dep. 03/03/1995) Rv. 201071 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Situazione di pericolo - Concretezza - Necessità - Misura disposta in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova - Ruolo che l'indagato riveste in una organizzazione pubblica - Sufficienza - Esclusione - Riferimento a condotte devianti di non identificata provenienza - Sufficienza - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
In materia di misure cautelari personali, le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. hanno alla base una situazione di pericolo che deve essere concreto, cioè caratterizzarsi secondo effettività ed attualità. In altri termini, si deve trattare di prognosi di probabile accadimento della situazione di paventata compromissione di quelle esigenze di giustizia che la misura cautelare è diretta a salvaguardare. In particolare, per quanto riguarda l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 274, il "concreto pericolo" di inquinamento delle prove postula la sussistenza di inderogabili esigenze attinenti alle indagini. La predetta pericolosità non può desumersi apoditticamente dal ruolo che l'indagato riveste in un'organizzazione pubblica, o da condotte devianti per le indagini di non identificata provenienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)