Sez. 3, Sentenza n. 904 del 03/04/1970 (Rv. 346304 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - PRESUPPOSTO - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - PRESUPPOSTO - LIMITI.*
La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sussiste ogni qualvolta venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario ed invocata la proroga legale di esso e cio sia nell'ipotesi in cui si discuta dell'esistenza e della validita del rapporto, sia in quella in cui venga in discussione la sua qualificazione giuridica come contratto agrario assoggettabile a proroga legale, tranne che, prima facie, risulti certo che il rapporto dedotto in giudizio non rientri tra le fattispecie contemplate dalle leggi sulla proroga dei contratti agrari.*
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)