diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11764 del 19/05/2006 (Rv. 590842 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Individuazione dell'impugnazione - Rilevanza della qualificazione dell'azione da parte del giudice - Sospensione durante il periodo feriale - Applicabilità alle cause di opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590842-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Con riferimento al gravame esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale, l'individuazione deve essere fatta sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell'impugnazione non si applica la sospensione dei termini processuali in periodo feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)