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Sez. 1, Sentenza n. 1622 del 03/07/1967 (Rv. 328424 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CREDITI E OBBLIGAZIONI - ACCERTAMENTO DEL VALORE VENALE DI UN CREDITO DI SOMMA DI DENARO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328424-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CREDITI E OBBLIGAZIONI - ACCERTAMENTO DEL VALORE VENALE DI UN CREDITO DI SOMMA DI DENARO - INAMMISSIBILITA.*

L'amministrazione finanziaria non puo procedere ad accertamento del valore venale di un credito di somma di denaro, caduto nell'eredita, ai fini della imposta di successione, perche detto accertamento e ammissibile soltanto rispetto ai beni indicati negli articoli 34, 35 e 36 della legge tributaria sulle successioni, integrata dagli artt. 15 e 16 del R.d. 7 agosto 1936, n. 1639.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)