Sez. 4, Sentenza n. 7617 del 11/02/1985 Ud. (dep. 20/08/1985) Rv. 170246 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - INFORMATIVA DEL GIUDICE - OBBLIGO - SEPARATA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - NECESSITÀ DELL'INFORMATIVA - ESCLUSIONE.*
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - INFORMATIVA DEL GIUDICE - OBBLIGO - SEPARATA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - NECESSITÀ DELL'INFORMATIVA - ESCLUSIONE.*
La informativa del giudice alla persona offesa dal reato, in ordine alla facoltà di Esercizio del diritto di querela di cui all'art. 99, secondo comma legge 24 novembre 1981 n. 689, non è dovuta quando sia intervenuta una causa di Estinzione del reato. Infatti, il principio della prevalenza della causa di improcedibilità su quella di Estinzione del reato può valere solo nella ipotesi di effettiva sussistenza della suddetta causa e non già quando tale coesistenza sia del tutto potenziale, per cui, in questo ultimo caso si deve procedere alla immediata declaratoria delle cause di Estinzione dell'illecito in esecuzione delle norme di cui agli artt. 152 e 592 cod. proc. pen.. (V mass n 169175).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)