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Sez. 2, Sentenza n. 1464 del 21/05/1973 (Rv. 364200 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA IN CAUSA AD ISTANZA DEL CONVENUTO - SPESE DEL CHIAMATO - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - PRESUPPOSTO - AMMISSIBILITA DELL'INTERVENTO.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364200-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA IN CAUSA AD ISTANZA DEL CONVENUTO - SPESE DEL CHIAMATO - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - PRESUPPOSTO - AMMISSIBILITA DELL'INTERVENTO.*

Il principio secondo il quale l'attore soccombente e legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, se la chiamata si e resa necessaria in conseguenza della tesi sostenuta dall'attore, risulta infondata, presuppone che la chiamata predetta sia stata ritenuta ammissibile perche ritualmente effettuata. (Conf 366/72, mass n 356255).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)