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Sez. 3, Sentenza n. 890 del 29/01/1992 (Rv. 475468 - 01)

Procedimento civile - Udienza - Per la precisazione delle conclusioni | Rimessione della causa al collegio nella prima udienza o in altra successiva, in assenza di una parte costituita - Nullità della sentenza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475468-01

Procedimento civile - Udienza - Per la precisazione delle conclusioni

La rimessione della causa al collegio, disposta dal giudice istruttore, nella prima udienza o in altra successiva, in assenza di una parte costituita, dopo avere invitate le parti presenti a precisare le conclusioni, non è causa di nullità della sentenza se non abbia in concreto pregiudicato il diritto di difesa della parte assente, privandola della possibilità concreta di ampliare il "thema decidendum" o di opporre eccezioni in senso proprio o in ordine alla competenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 110, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)