Sez. 2, Sentenza n. 20214 del 16/06/2026 (Rv. 678937-03)
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratti del consumatore - Qualifica di consumatore - Criterio funzionale - Attività imprenditoriale o di liquidazione - Esclusione - Fattispecie. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di contratti del consumatore, la qualifica di consumatore va accertata in base allo scopo concreto perseguito mediante il contratto e deve essere esclusa quando l'incarico professionale sia funzionalmente collegato, anche in via accessoria, all'esercizio di un'attività imprenditoriale ovvero alla liquidazione di rapporti societari a essa riconducibili, assumendo in tal caso il cliente la veste di professionista ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la qualità di consumatrice della socia unica e liquidatrice di una società, la quale aveva conferito a un avvocato incarichi professionali strumentali al recupero di beni e crediti sociali, per l'effetto funzionali all'attività di liquidazione della società stessa, riconoscendo invece tale qualità alle altre mandanti, estranee all'attività d'impresa e mosse dalla sola tutela di diritti successori).
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)