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Sez. U - , Ordinanza n. 18749 del 03/07/2023 (Rv. 668213 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Società "in house" - Assunzione di personale - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668213-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

In tema di società cd. "in house providing", le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008.

Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)