Sez. 3 - , Ordinanza n. 29642 del 12/12/2017 (Rv. 646656 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale - Accertamento dell’inadempimento e rigetto della domanda per insussistenza del danno – Riesame in appello della questione dell’inadempimento - Appello incidentale del professionista - Necessità – Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
Qualora il giudice di primo grado rigetti la domanda di accertamento della responsabilità di un professionista affermando che è provato l'inadempimento ma non anche la verificazione del danno, il giudice investito del gravame principale del cliente non può, in mancanza di appello incidentale del professionista, riesaminare la questione della sussistenza dell’inadempimento, non essendo sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c., in ragione dell’espressa pronuncia su detta questione nel giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)