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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 325 del 1994

Decisione
decisa il 1994-07-07, depositata il 1994-07-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:325
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20829

  • Pensioni
  • Pensioni previdenziali
  • Lavoratori marittimi già iscritti alla gestione della soppressa cassa omonima
  • Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980
  • Prolungamenti convenzionali dei singoli periodi di navigazione mercantile
  • Possibilità che tali prolungamenti convenzionali determinino, una volta maturati i trentacinque anni di anzianità assicurativa, una liquidazione della pensione in misura inferiore a quella spettante all'assicurato in assenza del loro accredito
  • Mancata previsione, in tale ipotesi, di una loro neutralizzazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile e, occorrendo, anche ai fini dell'anzianità assicurativa
  • Lamentata incidenza sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale
  • Formulazione del 'petitum', nella ordinanza di rimessione, in termini non univoci
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto il giudice 'a quo', nel richiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, prospetta due possibili soluzioni - una intesa ad ottenere la neutralizzazione dei prolungamenti convenzionali dei periodi di navigazione solo a fini di determinazione della retribuzione pensionabile, lasciando ferma l'anzianità assicurativa, e l'altra orientata invece a neutralizzare i prolungamenti stessi ad entrambi gli effetti - di portata tutt'altro che equivalente, senza che sia dato comprendere da quale di esse consegua l'effetto più favorevole all'interessato, e quale di esse sia effettivamente rilevante nel giudizio 'a quo'. red.: S.E. rev.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) e 3, ottavo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 287 (recte: 29 maggio 1982, n. 297) (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1993 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Lenski Reneo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di costituzione di Lenski Reneo e dell'I.N.P.S.; Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore Massimo Vari; Uditi gli avvocati Domenico V. Caprarulo per Lenski Reneo e Luigi Cantarini per l'I.N.P.S.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 giugno 1993 nel corso del procedimento civile promosso da Lenski Reneo contro l'I.N.P.S., il Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge n. 413 del 1984 e dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 287 del 1982 (recte: 297/82), "nella parte in cui non prevedono la neutralizzazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile e, occorrendo, anche ai fini dell'anzianità assicurativa, dei prolungamenti, ogniqualvolta essi, una volta maturati i trentacinque anni di anzianità assicurativa, determinano la liquidazione della pensione in misura inferiore a quella liquidanda e spettante all'assicurato in assenza del loro accredito"; che il giudice a quo - rilevato che l'interessato lamenta che l'I.N.P.S., nel riconoscergli una maggiore anzianità, avrebbe seguito un criterio di calcolo da cui, di fatto, sarebbe derivato un decremento della pensione - assume che tale effetto di depauperamento rappresenterebbe "una conseguenza aberrante di una previsione normativa finalizzata in modo del tutto diverso da quello della penalizzazione del pensionato che si vede riconosciuta una maggiore anzianità"; che nel giudizio di fronte alla Corte si sono costituite le parti del processo a quo: in particolare, la difesa di Lenski Reneo ha sostenuto la incostituzionalità delle norme impugnate, mentre la difesa dell'I.N.P.S., dopo aver chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, si è rimessa, in sede di discussione orale, alla decisione della Corte;
punto 2
Considerato che il petitum dell'ordinanza non risulta formulato in termini univoci, in quanto essa - nel richiedere una declaratoria di illegittimità delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono la neutralizzazione dei prolungamenti "ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile e, occorrendo, anche ai fini dell'anzianità assicurativa" - prospetta in realtà due possibili soluzioni di portata tutt'altro che equivalente, vale a dire quella intesa ad ottenere una pronunzia alla quale consegua la neutralizzazione dei prolungamenti solo a fini di determinazione della retribuzione pensionabile, lasciando ferma l'anzianità assicurativa ad essi conseguente, e quella orientata a sollecitare una pronunzia che porti, invece, a neutralizzare i prolungamenti stessi al duplice, menzionato, effetto; che, oltretutto, non è dato comprendere se l'effetto più favorevole all'interessato consegua, nella specie, da un computo effettuato dal remittente, alla stregua di criteri desumibili dalla prima ovvero dalla seconda delle prospettate soluzioni; che, pertanto, la questione è da considerare inammissibile, attesa l'ancipite formulazione del petitum proposto dall'ordinanza, dalla cui motivazione, tra l'altro, non emergono elementi sufficienti per valutare quale fra le soluzioni auspicate sarebbe effettivamente rilevante ai fini del decidere, in relazione all'oggetto del giudizio pendente innanzi al Pretore di Milano;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l' ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze