diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11370 del 31/07/2002 (Rv. 556466 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Animale da tiro - Conducente - Procedente a piedi - Investimento da parte di un veicolo a motore - Obblighi del conducente dell'animale - Art. 134 C.d.S. abrogato - Applicabilità - Esclusione - Art. 104 comma secondo stesso codice - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556466-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE

In tema di circolazione di animali, anche nell'ipotesi in cui il conducente di un animale da tiro, da sella o da soma (nella specie, somaro gravato da due bigonce d'uva) proceda a piedi, non si applica la norma di cui all'art. 134 comma primo del vecchio codice della strada che, prescritta per i pedoni, identifica nel margine sinistro della carreggiata il lato ove questi devono circolare, bensì quella di cui all'art. 104, comma secondo stesso codice (applicabile, nella specie, "ratione temporis"), a mente della quale gli animali devono essere tenuti "il più vicino possibile al margine destro della carreggiata", obbligando, per l'effetto, chi li conduce a procedere, quand'anche a piedi, su tale lato.

Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 134 com. 1), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 134 com. 1, (Cod. Strada Abrog. art. 104 com. 2), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 104 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)