Sez. 1, Sentenza n. 6149 del 27/06/1994 (Rv. 487214 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Moglie del debitore poi dichiarato fallito - Cambiali garantite da ipoteca - Rilascio ad estinzione di un debito liquido ed esigibile del marito - Ipoteca - Iscrizione nel biennio anteriore al fallimento su immobile acquisito alla massa ex art. 70 legge fallimentare - Revocabilità dell'ipoteca - Valutazione in relazione alla revocabilità del negozio costitutivo - Necessità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui la moglie del debitore, poi dichiarato fallito, rilasci, ad estinzione di un debito liquido ed esigibile del marito, cambiali garantite da ipoteca iscritta, nel biennio anteriore al fallimento, su un immobile di proprietà della medesima, acquisito alla massa ex art. 70 legge fallimentare, la revocabilità dell'ipoteca va valutata in relazione alla revocabilità, ex art. 67 primo comma n. 2 legge fallimentare, del negozio costitutivo di essa - in quanto atto estintivo effettuato con un mezzo anormale di pagamento, realizzato mediante novazione soggettiva del debito o delegazione - atteso che la revoca del titolo costitutivo della prelazione convenzionale non può non estendersi all'iscrizione ipotecaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1235, Cod. Civ. art. 2831, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 70 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)