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Sez. 3, Sentenza n. 39178 del 05/10/2001 Cc. (dep. 05/11/2001) Rv. 220359 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sostituto di imposta - Omesso versamento delle ritenute d'acconto - Reato di cui all'art. 2 legge n. 516 del 1982 - Abrogazione ex art. 25 D.L.G. n. 74 del 2000 - Configurabilità del reato di cui all'art. 646 c.p. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220359-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In materia finanziaria l'omesso versamento di ritenute operate alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, già sanzionato ex art. 2 della legge 7 agosto 1982 n. 516, non può trovare inquadramento e sanzione nell' art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita) neppure dopo la abrogazione del citato art. 2 ad opera dell'art. 25 del D.L.G. 10 marzo 2000 n. 74, sulla base di un preteso concorso apparente di norme preesistenti regolato in precedenza dal criterio della prevalenza della disposizione speciale, atteso che in tale condotta difetta il requisito dell'altruità della cosa che costituisce elemento integrativo dell'ipotesi delittuosa codicistica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 25, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)