Sez. L, Ordinanza n. 10744 del 22/04/2024 (Rv. 670999-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Richiesta di avviamento di lavoratori disabili - Rifiuto di assunzione dei lavoratori avviati - Incompatibilità tra le mansioni disponibili e invalidità del lavoratore avviato - Onere del datore di allegare e provare l'incompatibilità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In ipotesi di richiesta di avviamento di lavoratori disabili, il rifiuto dell'assunzione può essere giustificato solo a fronte di un'incompatibilità assoluta tra l'invalidità del lavoratore avviato e tutte le mansioni disponibili in azienda, che il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in ragione dell'obbligatorietà dell'assunzione di lavoratori invalidi e della tipicità dei casi di esonero ex art. 5 l. n. 68 del 1999. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della società datrice di
lavoro, non avendo essa né provato l'inesistenza di mansioni incompatibili con le minorazioni dei disabili avviati, né presentato domanda per l'esonero ex art. 5, comma 3, l. n. 68 del 1999).
Legge 12/03/1999 num. 68 art. 5, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)