Sez. 2, Sentenza n. 4592 del 08/07/1983 (Rv. 429463 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CERCOLA, CONTENENTE L'ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE IN APPOGGIO AI SENSI DEGLI ARTT. 874 E 875 COD. CIV. - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI RISPETTO DELLA DISTANZA PRESCRITTA DAL CONFINE PER ENTRAMBI I PROPRIETARI DEI FONDI LIMITROFI - SUSSISTENZE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CERCOLA, CONTENENTE L'ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE IN APPOGGIO AI SENSI DEGLI ARTT. 874 E 875 COD. CIV. - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI RISPETTO DELLA DISTANZA PRESCRITTA DAL CONFINE PER ENTRAMBI I PROPRIETARI DEI FONDI LIMITROFI - SUSSISTENZE.*
Quando un regolamento edilizio (nella specie: del comune di cercola) stabilisce distanze dai confini, senza accordare la possibilità di costruzioni in appoggio ai sensi degli artt. 874 e 875 cod. civ., la distanza dal confine prescritta deve essere rispettata dall'uno e dall'altro proprietario dei fondi limitrofi, perché se al preveniente fosse consentito di costruire sul confine od a poca distanza da questo, si imporrebbe al proprietario dell'altro fondo (cui è negata la possibilità di appoggio) di arretrarsi, qualora volesse costruire, dell'intera distanza disposta dal regolamento, come distacco - in contrasto con la ratio ispiratrice del principio della prevenzione (postulante la possibilità per il prevenuto di costruire anche in appoggio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)