Sez. 1, Sentenza n. 7249 del 19/12/1997 Cc. (dep. 14/02/1998) Rv. 209612 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Motivazione - Requisiti - Indicazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Nella sentenza emessa a norma dell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. la valutazione eseguita ai sensi dell'art. 129 stesso codice ne è necessario presupposto, ma non impone, se negativamente risolta, un onere motivazionale sul punto, essendo a tal fine sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, dell'avvenuto esame delle risultanze acquisite e dell'insussistenza di elementi idonei a un proscioglimento con formula liberatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)