Sez. 1, Sentenza n. 21748 del 16/10/2007 (Rv. 598965 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Adulto in stato di totale incoscienza - Diritto alla salute - Carattere personalissimo - Potere di rappresentanza del tutore - Limiti - Ricerca del miglior interesse dell'incapace e della autentica voce del paziente prima di cadere in stato di assoluta incoscienza - Necessità.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - IN GENERE
In tema di attività medica e sanitaria, il carattere personalissimo del diritto alla salute dell'incapace comporta che il riferimento all'istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore un potere "incondizionato" di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del "best interest", deve decidere non "al posto" dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con" l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 357, Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 424, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 211 art. 4, Legge 22/05/1978 num. 194 art. 13 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 145, Tratt. Internaz. 04/04/1997 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)