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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 343 Copie di documenti sequestrati

1. Il giudice puo' far estrarre copie degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando mantiene il sequestro di questi, puo' autorizzare il cancelliere a rilasciare gratuitamente copie autentiche a coloro che li avevano in deposito.

2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dal giudice in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso a persona o l'ufficio, presso cui fu eseguito il sequestro, ha diritto di avere un certificato dell'avvenuto sequestro.

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o registro da cui non possa essere separato, e il giudice non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il cancelliere con l'autorizzazione del giudice spedisce agli interessati che li richiedano copie, estratti o certificati delle parti del volume o registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

5. Al depositario o detentore e' consegnata gratuitamente, nel caso preveduto dal capoverso precedente, copia autentica del processo verbale di sequestro.

Art. 344 Custodia delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono date in custodia al cancelliere.

2. Se il giudice riconosce che non e' possibile o che non conviene custodirle nella cancelleria, puo' ordinare che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, che non sia una delle persone indicate nell'articolo 159.
All'atto della consegna il giudice avverte il custode dell'obbligo di conservare e di presentare le cose ad ogni richiesta dell'Autorita' giudiziaria, e delle pene comminate dal codice penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Puo' anche imporre al custode una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta e' fatta menzione nel processo verbale. La cauzione e' ricevuta, con separato processo verbale, dal cancelliere.

Art. 345 Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate; cose deperibili

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio d'istruzione e con le sottoscrizioni del giudice e del cancelliere.

2. Il giudice fa estrarre copia del documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi, o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti, e fa custodire in cancelleria gli originali dei documenti, disponendo quanto alle cose in conformita' dell'articolo precedente.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, il giudice ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

Art. 346 Rimozione e riapposizione dei sigilli

1. Il giudice, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identita' e l'integrita' con l'assistenza del cancelliere. Dopo compiuto l'atto per cui fu necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dal cancelliere in presenza del giudice. Il giudice e il cancelliere appongono presso il sigillo la data e la loro sottoscrizione.

2. Per quanto non e' preveduto da questo capo, si osservano le norme degli articoli 622 e seguenti.

Art. 347 Ordine di sequestro dopo l'istruzione

1. Quando nel corso dell'istruzione non e' stato possibile eseguire in tutto o in parte il sequestro delle cose pertinenti al reato, il sequestro e' ordinato appena ne risulta la possibilita', in qualsiasi grado del giudizio, dal presidente o dal pretore anche d'ufficio.

2. Divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il sequestro delle dette cose e' ordinato anche d'ufficio dal giudice competente per l'esecuzione, in qualsiasi momento se ne presenti la possibilita', nonostante che la pena sia scontata o altrimenti estinta. Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli precedenti, e per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le disposizioni degli articoli 622 e seguenti.

Capo V. Delle perquisizioni

Art. 332 Casi e forme delle perquisizioni

1. Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare.

2. La perquisizione e' disposta con decreto motivato; il giudice vi puo' procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Puo' anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 333 Tempo delle perquisizioni domiciliari

1. Non si puo' cominciare la perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole.

2. Nondimeno nei casi urgenti il giudice puo' disporre per iscritto che la perquisizione avvenga anche in tempo di notte.

Art. 334 Doveri e facolta' del giudice nelle perquisizioni

1. All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui e' eseguita una perquisizione domiciliare e' consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non puo' essere consegnata alle indicate persone, e' consegnata, e l'invito e' fatto, ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purche' abbia capacita' di essere testimonio ad atti processuali.

2. Se le dette formalita' non possono essere compiute, ne e' fatta menzione nel processo verbale.

3. Il giudice, nel procedere alla perquisizione domiciliare, ha facolta' di disporre con decreto motivato da inserire nel processo verbale che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato.

4. Puo' altresi' ordinare con le stesse forme che taluno non si allontani prima del compimento delle operazioni e puo' farlo sorvegliare dagli agenti della forza pubblica. Il trasgressore e per ordine del giudice trattenuto e ricondotto con la forza sul posto.

Art. 335 Invito ad esibire. Riguardi nelle perquisizioni personali

1. Se si ricerca una cosa determinata, il giudice, prima di procedere alla perquisizione personale, puo' invitare la persona ad esibirla.
Se la cosa viene presentata, la perquisizione e' omessa, salvo che si ritenga utile procedervi per altre ragioni.

2. La perquisizione sul corpo di una donna e' fatta eseguire da un'altra donna, quando cio' e' possibile e non importa ritardo o pregiudizio per le operazioni.

3. In ogni caso le perquisizioni personali devono essere eseguite separatamente ed in modo che, nei limiti della possibilita', sia rispettato il pudore della persona.

Art. 336 Processo verbale e sequestro

1. Di ogni perquisizione e' compilato processo verbale immediatamente dopo compiute le operazioni.

2. Le cose rinvenute nella perquisizione sono sottoposte a sequestro, con l'osservanza di quanto e' prescritto negli articoli 344 e 345.

Capo VII. Dei testimoni

Art. 348 Testimoni da esaminare e dovere dei testimoni

1. Il giudice, deve esaminare i testimoni informati dei fatti per cui si procede e che ritiene utili all'accertamento della verita'.

2. Ogni persona ha capacita' di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilita'. Eccettuati i casi espressamente indicati dalla legge, nessuno puo' sottrarsi all'obbligo di deporre.

3. Non possono essere assunti, a pena di nullita', come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perche il fatto non sussiste.

Art. 348-bis Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi

1. Le persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, possono essere sentite liberamente sui fatti per cui si procede e, ove occorra, ne puo' essere ordinato l'accompagnamento. Esse vengono citate osservando le norme per la citazione dei testimoni e hanno facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia. In mancanza, il giudice provvede a nominare un difensore di ufficio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato.

Art. 349 Regole per l'esame testimoniale

1. Il giudice deve evitare ogni domanda suggestiva o che possa altrimenti nuocere alla spontaneita' e alla sincerita' delle risposte.

2. I testimoni devono essere interrogati su fatti determinati.

3. Il giudice non deve chiedere ai testimoni, ne' permettere che essi esprimano apprezzamenti personali, salvo che non sia possibile scindere tali apprezzamenti dalla deposizione sui fatti.

4. I testimoni non devono deporre sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo.

5. Non devono parimenti deporre sulla moralita' dell'imputato o di altre persone, salvo che per fatti specifici riguardanti l'imputato e idonei a qualificare la personalita' di costui in relazione al reato o ad accertare o ad escludere la sua qualita' di persona socialmente pericolosa. La stessa eccezione vale per i fatti che servono a definire la personalita' di colui contro il quale fu commesso il reato, quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al fatto o alle qualita' morali di quella persona.

6. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito notizie, e non puo' ricevere, a pena di nullita', dagli ufficiali od agenti predetti notizie avute da persone i cui nomi essi non ritengono di dovere manifestare.

Art. 350 Diritto dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare

1. I prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei computati del medesimo reato possono astenersi dal deporre.

2. Non possono tuttavia astenersi quando sono denuncianti, querelanti o parti civili, o quando il reato e' stato commesso in danno di un altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei computati e non si puo' altrimenti ottenere od integrare la prova del reato o delle sue circostanze.

3. Il giudice, se ne e' il caso, deve avvertire le persone predette della facolta' di astenersi dal deporre, facendo menzione dell'avvertimento nel processo verbale.

4. Se il giudice non ha proceduto all'avvertimento previsto nel comma precedente, le persone indicate nel primo comma possono in ogni stato del giudizio di primo grado dichiarare di volersi avvalere della facolta' di astenersi. In tal caso, delle dichiarazioni rese in sede di indagine di polizia giudiziaria e delle deposizioni rese nel procedimento dalle medesime non puo' essere tenuto conto a pena di nullita'.

Art. 351 Diritto d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto professionale o di ufficio

1. Non possono a pena di nullita' essere obbligati a deporre su cio' che a loro fu confidato o e' pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione:

  1. 1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;

  2. 2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notai;

  3. 3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'autorita'.

2. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono, a pena di nullita', essere obbligati a deporre sui fatti conosciuti per ragione d'ufficio e che debbono rimanere segreti.

3. L'autorita' procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata, e ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga.

Art. 352 Diritto d'astenersi dal testimoniare e divieto d'esame determinati dal segreto d'ufficio

1. Dovere d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto di Stato.

2. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non debbono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato.

3. Se l'autorita' procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei Ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso non si procede per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale e, se la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, l'autorita' procedente dichiara di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato.

Art. 353 Citazione di testimoni

1. Per l'esame dei testimoni il giudice emette decreto di citazione che contiene:

  1. 1° le generalita' del testimonio;

  2. 2° il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e l'Autorita' davanti alla quale il testimonio deve presentarsi;

  3. 3° l'indicazione delle sanzioni in cui il testimonio incorre se non si presenta.

Art. 354 Citazione orale e presentazione spontanea di testimoni

1. Nei casi urgenti i testimoni possono essere fatti citare, anche oralmente, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.

2. I testimoni nell'istruzione possono altresi' presentarsi spontaneamente. Se il giudice ritiene di esaminarli, e' fatta menzione della presentazione spontanea nel processo verbale.

Art. 355 Divieto di concessione di salvacondotti

1. In nessun caso possono essere conceduti salvacondotti a testimoni o ad altre persone.

Art. 356 Norme relative all'assunzione di determinati testimoni

1. Salve le disposizioni di altre leggi, se un Principe Reale, un Cardinale o un Grande Ufficiale dello Stato, deve essere sentito come testimonio, il giudice, presi gli opportuni accordi, si reca con il cancelliere nel luogo indicato dal testimonio per riceverne la deposizione. Se per l'esame e' richiesto un altro giudice, sono specificati nella richiesta i fatti su cui il testimonio dovra' essere esaminato e si procede con l'osservanza delle forme predette.

2. Se deve essere sentito come testimonio un Regio agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero, durante la sua residenza fuori del territorio dello Stato, la richiesta per l'esame e' trasmessa, per mezzo del Ministero della giustizia, all'Autorita' consolare del luogo, la quale procede all'esame nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.

3. Nondimeno, nei procedimenti per delitti di competenza della corte d'assise o del tribunale, il giudice, se ritiene indispensabile, per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per un'altra necessita', la comparizione di alcuna delle persone sopra menzionate, procede, osservati gli opportuni riguardi, con le forme ordinarie. In ogni caso le predette persone hanno facolta' di rinunciare al trattamento speciale che a loro spetta.

4. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

Art. 357 Atti preliminari alla deposizione; giuramento dei testimoni a futura memoria

1. Ciascun testimonio e' esaminato separatamente. Il giudice lo avverte dell'obbligo di dire tutta la verita', null'altro che la verita' e gli rammenta le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. Indi lo interroga sulle sue generalita' e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private o ad altre circostanze che servano per valutare la sua credibilita'. Procede quindi al suo esame.

2. I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che di legge disponga altrimenti. Il giudice per altro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermita' o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tale caso, fermo l'obbligo di redigere il normale processo verbale, il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che la deposizione sia riprodotta mediante apparecchi di registrazione. Il testimonio giura a termini dell'articolo 449.

3. Di tutto e' fatta menzione nel processo verbale.

4. Nelle ipotesi di deposizioni registrate, si applicano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-bis.