Sez. 1, Sentenza n. 3731 del 27/03/1993 (Rv. 481593 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - In genere | Avviso di accertamento - Nullità - Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Relativa eccezione - Formulazione per la prima volta nei successivi gradi di giudizio - Inammissibilità.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - In genere
In materia di contenzioso tributario, la nullità dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile, qualora venga proposta per la prima volta soltanto nei successivi gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)