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Sez. U, Sentenza n. 669 del 10/03/1971 (Rv. 350410 - 01)

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - SANITARI - MEDICO CONDOTTO - DUPLICITA DI FUNZIONI- SOTTOPOSIZIONE RISPETTIVA AL POTERE DISCIPLINARE DELL'AUTORITA COMUNALE ED A QUELLO DELL'ORDINE DEI MEDICI.*
Stato
decisa il 1971-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350410-01

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - SANITARI - MEDICO CONDOTTO - DUPLICITA DI FUNZIONI- SOTTOPOSIZIONE RISPETTIVA AL POTERE DISCIPLINARE DELL'AUTORITA COMUNALE ED A QUELLO DELL'ORDINE DEI MEDICI.*

Nell'attivita del medico condotto, sono da ravvisare due aspetti distintì quello per il quale egli e tenuto ad esercitare l'assistenza gratuita ai poveri e l'assistenza retribuita a tutti i residenti del comune anche abbienti, e quello per il quale egli e tenuto, nell'Esercizio professionale, ad attenersi alla normativa concernente tale eserciziò per quanto attiene all'osservanza dell'Obbligo di assistenza, egli e soggetto al potere disciplinare dell'autorita comunale, ma per quanto attiene alle modalita delle prestazioni egli e soggetto alla disciplina imposta ai medici liberi professionisti, e pertanto sia al potere disciplinare dell'ordine sia alla giurisdizione degli organi previsti dagli ordinamenti professionali.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 74, Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 44, Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 4, Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 55, Legge 13/09/1946 num. 233 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)