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Sez. 1, Sentenza n. 3010 del 24/06/1993 Cc. (dep. 29/07/1993) Rv. 195671 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale | Pericolosità sociale - Giudizio desunto dalla pendenza di procedimenti penali - Legittimità - Condizioni - Fattispecie: sorveglianza speciale.
Stato
decisa il 1993-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195671-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale

Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, i fatti sui quali deve basarsi il giudizio di pericolosità sociale non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli che costituiscono indizi di tale pericolosità: anche la pendenza di procedimenti penali per reati a tal fine particolarmente significativi può integrare la sussistenza degli indizi in questione. (Fattispecie in tema di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di P.S.).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)