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Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa

Testo in vigore al

Art. 7

1. Il ricorso dev'essere notificato tanto all'autorita' dalla quale e' emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

Art. 8

1. La notificazione si eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale con la consegna della copia del ricorso e con le forme indicate nell'art. 3.

Art. 9

1. Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere il ricorso che si notifica, l'ufficiale giudiziario o il messo comunale lascia avviso, in carta libera, affisso alla porta della abitazione e deposita la copia dell'atto nella casa comunale o la consegna al sindaco o a chi ne fa le veci, o all'impiegato delegato a ricevere gli atti giudiziari. Delle eseguite operazioni l'ufficiale giudiziario o il messo fa attestazione sull'originale e sulla copia.

Art. 10

1. Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione di un sunto del ricorso nel foglio degli annunzi della Provincia ove ha sede l'autorita' che emise il provvedimento e nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Art. 11

1. Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno, ne e' consegnata copia al Ministero pubblico presso il tribunale civile di Roma.

2. Il Ministero pubblico, dato atto della consegna, trasmette la copia suddetta al Ministero degli affari esteri.

3. Qualora la persona a cui si deve notificare il ricorso abbia nello Stato un procuratore generale, il ricorso puo' essere notificato a questo.

Art. 12

1. Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non possa farsi in persona propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell'art. 3, e une copia del ricorso e dell'atto di notificazione deve essere inoltre consegnata al pubblico ministero presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorita' dalla quale e' emanato l'atto o provvedimento impugnato.

2. Il segretario della procura Regia rilascia ricevuta della detta copia, e il procuratore del Re la trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo di cui detti militari o assimilati prestano servizio, per la consegna all'interessato.

Art. 13

1. Per le autorita' e gli enti morali la consegna si fa ai loro rappresentanti od a chi e' autorizzato a ricevere le notificazioni; per gli incapaci, a chi ne e' legittimo rappresentante; e per coloro che hanno limitata l'amministrazione dei beni o non possono stare in giudizio senza l'autorizzazione altrui, alla persona e a chi deve assisterla.

Art. 14

1. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il presidente della sezione adita puo' disporre che sia fatta per pubblici proclami, autorrizzando il ricorrente a far inserire nel foglio degli annunzi della Provincia ove ha sede l'autorita' che emise il provvedimento e nella Gazzetta ufficiale del Regno, un sunto del ricorso e le sue conclusioni, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari.

Art. 15

1. Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi al ricorso siano piu', la domanda si deve proporre contro tutte. Se la domanda sia proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi il giudizio si deve integrare con la notificazione del ricorso alle altre.

2. L'integrazione del giudizio non e' applicabile nel caso in cui, per omessa notificazione del ricorso all'autorita' dalla quale emana l'atto o il provvedimento impugnato o per altro motivo, il ricorso debba essere dichiarato senz'altro irricevibile.

Art. 16

1. Le sezioni, nell'ordinare l'integrazione del giudizio, indica le persone a cui il ricorso deve notificarsi, e, ove ne sia il caso, autorizza la notificazione per pubblici proclami. Stabilisce inoltre un termine entro cui deve effettuarsi la notificazione del ricorso e il deposito del medesimo nella segreteria, insieme con la prova dell'eseguita notificazione.

Art. 17

Il ricorso e' nullo:

1. Se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 6.

2. Se, per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

4. Se il ricorso contenga altre irregolarita', la sezione puo' ordinare che sia rinnovata entro un termine che stabilira' nella sua ordinanza.

5. La comparizione dell'intimato sana la nullita' e la irregolarita' dell'atto, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.

Art. 18

1. L'originale ricorso con la prova della eseguita notificazione, con l'atto di notificazione della decisione amministrativa, con il mandato speciale nel caso previsto dall'art. 27 della legge e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, dove essere depositato nella segreteria della sezione competente nelle ore in cui, secondo il regolamento, deve stare aperta.

2. Il termine stabilito dall'art. 28, terzo capoverso della legge, per fare il deposito, s'intende scaduto nel momento in cui si chiude la segreteria della sezione, nell'ultimo giorno del termine, ancorche' festivo.

3. L'ufficio della segreteria delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria e' aperto al pubblico dalle ore dieci alle sedici. Nei giorni festivi si chiude alle dodici.

4. Il segretario, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.

5. Quando le persone cui fu notificato il ricorso siano piu', il termine per fare il deposito comincia a decorrere dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

Art. 19

1. La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipenda dall'impossibilita' di produrlo a causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione dov'essere fatto constare con verbale di ufficiale giudiziario, da depositarsi insieme col ricorso, nei modi e nel termine indicati nell'articolo precedente.

Art. 20

1. Il decreto di abbreviazione o di proroga del termine, nei sensi dell'art. 30 della legge, e' fatto in fine della domanda, e dev'essere notificato all'autorita' e agli interessati.

Art. 21

1. L'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, deve notificare che il deposito e' stato eseguito nei modi di legge al ministero dal quale dipende l'autorita' il cui provvedimento e' stato impugnato.

2. La notifica si fa per mezzo di un usciere del Consiglio di Stato entro il termine di tre giorni dall'eseguito deposito.

3. Quando la notifica predetta non sia stata eseguita, il presidente della sezione adita assegna un termine perche' l'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, vi provveda.

Art. 22

1. Il termine fissato nella prima parte dell'art. 29 della legge per la presentazione di memorie o d'istanze e per la produzione di documenti, puo' essere prorogato, sopra domanda delle parti, dal presidente della sezione adita nei casi di necessita' o di pubblico interesse.

Art. 23

1. Il segretario, a richiesta delle parti interessate o degli avvocati eletti, comunica loro, per semplice ispezione, tutti gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note ed appunti.

Art. 24

1. Chiunque presenta un ricorso o una domanda in sede giurisdizionale, deve consegnare tanti fogli di carta col bollo prescritto, quanti ne vengano dal segretario reputati necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne possono essere la conseguenza.

2. Il segretario rilascia all'interessato ricevuta dell'eseguito deposito.

3. Nel caso di dissenso sulla quantita' del deposito, decide il presidente della sezione.

Art. 25

1. La insufficienza del deposito che in fatto si constatasse, non dispensa il segretario dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del provvedimento, salvo pero' in lui il diritto al rimborso contro le parti o l'avvocato, mediante ordine di pagamento, da rilasciarsi dal presidente della sezione.

Titolo II. Della istruzione.

Art. 26

1. Le sezioni giurisdizionali possono richiedere all'Amministrazione e ordinare alle parti di produrre quegli atti e documenti che credono necessari per la decisione della controversia.

2. Possono pure richiedere che l'Amministrazione faccia eseguire nuove verificazioni, fissando il termine entro cui dev'essere depositata la relazione.

3. Le parti sono, a cura dell'Amministrazione, avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si seguiranno le verificazioni.4

Art. 27

1. La sezione quinta puo' assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verita', coi poteri attribuiti al magistrato dal Codice di procedura civile e con le relative sanzioni.