Sez. 2, Sentenza n. 3408 del 14/12/1973 (Rv. 367376 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DOMANDA VOLTA AL RICONOSCIMENTO DELL'ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO IN QUANTO INTIMATO PER MOTIVI SINDACALI ED ALLA CONDANNA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DOMANDA VOLTA AL RICONOSCIMENTO DELL'ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO IN QUANTO INTIMATO PER MOTIVI SINDACALI ED ALLA CONDANNA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE.*
Qualora il lavoratore chieda che, previo accertamento incidenter tantum della nullita della clausola contrattuale contenente il termine finale del rapporto, venga dichiarata l'illegittimita del licenziamento perche intimato per motivi sindacali, con la condanna dell'imprenditore alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni, la controversia appartiene alla Competenza funzionale del pretore, ai sensi dell'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604. (Conf 388/73, mass n 362342; 2776/72, mass n 360465).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)