Sez. 3, Sentenza n. 3511 del 22/06/1979 (Rv. 399924 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLERIA E CANCELLIERI - IN GENERE - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL CANCELLIERE ALLE UDIENZE ISTRUTTORIE E CONSEGUENTE OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI VERBALI - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLERIA E CANCELLIERI - IN GENERE - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL CANCELLIERE ALLE UDIENZE ISTRUTTORIE E CONSEGUENTE OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI VERBALI - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
La mancata partecipazione del cancelliere alle udienze istruttorie e la conseguente mancata sottoscrizione dei relativi processi verbali non determina nullita della sentenza che definisce il giudizio, in quanto i processi verbali relativi a tale fase del processo assolvono soltanto alla funzione di documentazione dell'attivita svolta dal giudice e dalle parti, e la decisione della causa (salvo i casi eccezionali in cui si contenda espressamente sul contenuto di tale attivita e l'accertamento di questo punto di fatto abbia Rilevanza decisiva per la risoluzione della controversia) non dipende direttamente da tale documentazione, ma, in modo immediato, soltanto dalla discussione svolta, nel contraddittorio delle parti, nella fase collegiale, la cui regolare documentazione e, da sola, sufficiente ad escludere la nullita della sentenza per effetto di precedenti irregolarita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)