Provvedimenti per la garanzia del salario
Testo in vigore al
Art. 10 Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione salariale straordinaria e' regolata dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.
Art. 11 Durata dell'integrazione salariale straordinaria
1. Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' ammessa nel limite massimo di sei mesi.
2. La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, e' disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
3. La concessione di tale proroga e' subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.
Art. 12 Finanziamento della Cassa integrazione guadagni
1. La Cassa integrazione guadagni e' alimentata dai seguenti proventi:
1) contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo e' determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica e' obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinarie risulti superiore al 10 per cento;
2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sara' versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non e' dovuto quando l'integrazione salariale e' corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili;
3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.
Art. 13 Computo dei dipendenti
1. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al precedente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 1 gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto e' determinato, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.
2. Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attivita'. A tal fine l'impresa e' tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.
3. Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
Art. 14 Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria
1. Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.
Art. 15 Impiegati
1. Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' elevato a L. 300.000.
2. L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Art. 16 Termine per il rimborso delle prestazioni
1. Il termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e' elevato a sei mesi.
Art. 17 Formazione professionale
1. Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.
2. Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.
3. Il trattamento d'integrazione salariale non e' cumulabile con gli assegni, le indennita', i compensi spettanti per i corsi nonche' con l'indennita' o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.
Art. 18 Disposizioni particolari per gli operai agricoli
1. La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.
2. La relativa spesa e' posta a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.
3. Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, puo' essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale modifica e' obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti superiore al 10 per cento.
4. Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.
Art. 19 Disposizioni finali
1. E' abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 20 Regime transitorio
1. A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).
3. I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1975
LEONE
MORO - TOROS - ANDREOTTI
- COLOMBO - MARCORA
- DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE