Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28113 del 10/12/2020 (Rv. 659827 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Compensi al difensore – Liquidazione – Limiti al ricorso per cassazione – Denunciabilità della violazione del limite di cui all’art. 2233, comma 2, c.p.c.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di spese processuali, è ammissibile il ricorso per cassazione, per violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., avverso la sentenza che liquida i compensi al difensore, al netto degli esborsi, con somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)