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Sez. 2, Sentenza n. 1442 del 02/05/1969 (Rv. 340216 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - IMPUGNABILITA MEDIANTE APPELLO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1969-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340216-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - IMPUGNABILITA MEDIANTE APPELLO - PRESUPPOSTI.*

Qualora, in relazione alla esecuzione di obblighi di fare, si deduca dal debitore che la obbligazione e stata gia eseguita e sorga contrasto, tra le parti, sul punto se tale adempimento sia conforme al comando espresso nel titolo esecutivo, il provvedimento del pretore che accerti la fondatezza o meno di tale eccezione, risolve una vera e propria opposizione alla esecuzione, cioe una questione di merito, si che il provvedimento stesso, pur se emesso sotto Forma di ordinanza, ha natura di sentenza, impugnabile con appello. (V. 674-68, massima n.331851 124-68, massima n.330970 849-67, massima n.326987).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)