Sez. L, Sentenza n. 4551 del 06/07/1983 (Rv. 429429 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - CONDIZIONE DELL'INVALIDITÀ AL LAVORO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 13 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - CONDIZIONE DELL'INVALIDITÀ AL LAVORO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 13 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - LIMITI.*
In materia di pensione di riversibilità, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 13 del R.d.l. n. 636 del 1939 - convertito nella legge n. 1272 del 1939 -, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 218 del 1952 e dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nella parte in cui stabilisce che "se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del comma primo dell'art. 10", comporta la definitiva eliminazione di tale normativa e del correlativo requisito ivi previsto per la riversibilità in favore del marito ed opera, conformemente al principio della retroattività delle sentenze della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi, anche nei procedimenti giudiziari in corso, trovando limite detta retroattività soltanto in situazioni giuridiche ormai esaurite, ossia consolidate ed intangibili e, come tali insuscettibili di essere rimosse o diversamente regolate attraverso una statuizione che prescinda dalla norma dichiarata incostituzionale.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)