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Sez. 5, Sentenza n. 1797 del 03/07/1984 Cc. (dep. 10/07/1984) Rv. 165254 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - IN ATTI PUBBLICI - IN SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - LESIONE DELLA PUBBLICA FEDE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI UNA SITUAZIONE PROBATORIA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165254-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - IN ATTI PUBBLICI - IN SCRITTURA PRIVATA - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - LESIONE DELLA PUBBLICA FEDE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI UNA SITUAZIONE PROBATORIA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

Nei delitti di falso documentale il pregiudizio non si esaurisce nella lesione della pubblica fede, vale a dire nel danno sociale che si ricollega all'alterazione della verità e, quindi, alla stessa condotta di falso, ma comprende l'offesa di una specifica situazione probatoria di un soggetto determinato. Pertanto, quando manchi in concreto la possibilità di tale offesa, per l'inidoneità della condotta a produrla, deve escludersi la configurabilità del delitto di falso. (nella specie, falsificazione di una certificazione straniera, attestante l'avvenuta abilitazione al volo strumentale, priva di qualsiasi effetto nell'ordinamento giuridico italiano).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)