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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23997 del 02/08/2022 (Rv. 665373 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno divorzile - Natura - Fondamento - Valutazione delle consistenze economiche delle parti - Mero rinvio per relationem da parte della decisione di secondo grado - Insufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665373-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione d'appello nella parte in cui aveva attribuito al coniuge la titolarità di due società e di plurimi immobili, mediante il mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in modo acritico e senza specificare la natura degli immobili o la tipologia di diritto reale effettivamente posseduti, non operando così alcuna valutazione concreta circa la fondatezza dei motivi di gravame proposti).

Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)