Sez. 1, Sentenza n. 20002 del 30/08/2013 (Rv. 627723 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, legge fall. - Presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza - Portata - Prova della "inscientia decoctionis" a carico del convenuto - Sentenza di primo grado affermativa della prova della "scientia decotionis" - Conseguenze in ordine alla specificità dei motivi di appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
In tema di revocatoria fallimentare, la specificità dei motivi d'appello, pur dovendo essere sempre apprezzata in relazione alla specificità della motivazione impugnata, non può comunque prescindere dalla distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, ove sia stata proposta azione ex art. 67, primo comma, legge fall., ed operi, perciò, una presunzione "iuris tantum" della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del convenuto, la pronuncia del giudice che, anziché limitarsi a rilevare la mancata prova della "inscientia decotionis", affermi la sussistenza della prova della "scientia decotionis", non determina un superamento di detta presunzione, onerando il convenuto, soccombente in primo grado, di precisare le ragioni per le quali erroneamente la decisione appellata abbia implicitamente ritenuto non provata l'ignoranza dello stato di insolvenza, senza potersi limitare a contestare genericamente la prova della conoscenza pur apoditticamente accertata dal primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 1, Legge Falliment. art. 67 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)