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Sez. 2, Sentenza n. 5137 del 11/01/1982 Ud. (dep. 22/05/1982) Rv. 153787 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESAME GLOBALE DEL PROCESSO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153787-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESAME GLOBALE DEL PROCESSO - SUFFICIENZA.*

In tema di diniego delle attenuanti generiche, l'Obbligo della motivazione è adempiuto, quando il giudice attraverso l'esame globale del processo abbia ritenuto di dare la prevalenza a considerazioni di carattere negativo, derivanti dalla peculiarità del reato e da condizioni soggettive ed oggettive processuali, che non collimino con quelle prospettate dal prevenuto. (V mass n 151523 ed ivi citate; (V mass n 150841 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)