diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3038 del 22/10/1974 (Rv. 371495 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - PRESUPPOSTI - ESECUZIONE SPONTANEA DELL'ORDINE DI SOSPENSIONE DI UNA NUOVA OPERA - RESPONSABILITA AGGRAVATA DEL RICORRENTE CON L'AZIONE DI NUNCIAZIONE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371495-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - PRESUPPOSTI - ESECUZIONE SPONTANEA DELL'ORDINE DI SOSPENSIONE DI UNA NUOVA OPERA - RESPONSABILITA AGGRAVATA DEL RICORRENTE CON L'AZIONE DI NUNCIAZIONE - PERSISTENZA.*

Presupposti per l'applicazione della norma di cui al secondo comma dell'art 96 cod proc civ sono l'avvenuta esecuzione di un provvedimento cautelare, l'accertata inesistenza del diritto a tutela del quale questo fu concesso e la Mancanza di normale prudenza da parte di chi ottenne l'esecuzione. Quando il provvedimento cautelare consiste nella sospensione di una nuova opera, disposta dal pretore ai sensi dell'art 689 cod proc civ, se la parte colpita da esso lo esegua spontaneamente senza attendere che l'avversario, il quale non vi abbia comunque rinunziato, proceda ad esecuzione forzata, non difetta il primo dei presupposti anzidetti, giovando ad entrambi i contendenti quanto meno che si evitino spese inutili, ed il giudice del merito ben puo ravvisare l'esistenza del terzo, considerando il comportamento della parte interessata all'esecuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)