DIRETTIVA 96/82/CE DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Testo in vigore al
Art. 8 Effetto domino
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.
2. Gli Stati membri devono accertarsi che per gli stabilimenti in tal modo individuati:
a) siano scambiate, in modo appropriato, le informazioni necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere in considerazione la natura e l'entità del pericolo globale di incidente rilevante nell'elaborare le politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, i loro sistemi di gestione della sicurezza, i loro rapporti di sicurezza e i loro piani d'emergenza interni;
b) siano adottate disposizioni ai fini di una cooperazione nella trasmissione di informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.
Art. 9 Rapporto di sicurezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a presentare un rapporto di sicurezza al fine di:
a) dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato III, una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
b) dimostrare che i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e che sono state prese le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente;
c) dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;
d) dimostrare l'avvenuta predisposizione dei piani d'emergenza interni e fornire gli elementi che consentono l'elaborazione del piano esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante;
e) fornire alle autorità competenti informazioni che permettano loro di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
2.
Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome delle pertinenti organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento.
Si possono utilizzare più rapporti di sicurezza, parti di essi o altri rapporti analoghi predisposti in ottemperanza ad altre disposizioni legislative, per costituire il rapporto di sicurezza previsto dal presente articolo, quando tale sistema permette di evitare un'inutile ripetizione delle informazioni e del lavoro a carico del gestore o dell'autorità competente, purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al paragrafo 1 è inviato all'autorità competente entro i seguenti termini:
per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole prima dell'inizio della costruzione o dell'avvio dell'attività;
per gli stabilimenti preesistenti, non ancora soggetti alle disposizioni della direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 24, paragrafo 1;
per gli altri stabilimenti entro due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 24, paragrafo 1;
per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1;
in occasione dell'aggiornamento periodico di cui al paragrafo 5, senza indugio.
4. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e quinto trattino, l'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto:
comunica al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda l'esame del rapporto di sicurezza, se del caso dopo aver chiesto di fornire informazioni complementari, oppure
vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione, in forza dei poteri e delle procedure di cui all'articolo 17.
5. Il rapporto di sicurezza è riesaminato e, se necessario, aggiornato periodicamente:
almeno ogni cinque anni;
in qualsiasi altro momento, su iniziativa del gestore o su richiesta dell'autorità competente qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materie di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei «semincidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli.
6.
a) Qualora si comprovi all'autorità competente che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, lo Stato membro può secondo i criteri di cui alla lettera b), limitare le informazioni richieste nel rapporto sulla sicurezza agli argomenti relativi alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
b) La Commissione definisce criteri armonizzati per le decisioni dell’autorità competente in cui si afferma che uno stabilimento non comporta rischi di incidente rilevante ai sensi della lettera a). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.
c) Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente trasmetta alla Commissione un elenco motivato degli stabilimenti interessati. La Commissione trasmette annualmente tali elenchi al Comitato di cui all'articolo 22.
d) Si invita la Commissione a provvedere, entro il 31 dicembre 2006, in stretta cooperazione con gli Stati membri, alla revisione dei vigenti «Orientamenti per l'elaborazione di un rapporto di sicurezza.»
Art. 10 Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito
In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere importanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:
riesamini e, se necessario, modifichi la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione e le procedure di cui agli articoli 7 e 9;
riesamini e, se necessario, modifichi il rapporto di sicurezza e trasmetta all'autorità competente di cui all'articolo 16 tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche.
Art. 11 Piano d'emergenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9:
a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento:
per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attività;
per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1;
b) il gestore trasmetta alle autorità competenti, entro i termini in appresso indicati, informazioni che consentano loro di elaborare il piano di emergenza esterno:
per gli stabilimenti nuovi, prima dell'avvio dell'attività;
per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1;
c) le autorità designate a tal fine da ciascuno Stato membro predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere all'esterno dello stabilimento.
2.
I piani d'emergenza sono elaborati allo scopo di:
controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti;
informare adeguatamente la popolazione ed i servizi o le autorità locali competenti;
provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all'allegato IV.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultato sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati.
4. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti e aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, ad intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
4 bis Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.
5. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza siano attivati senza indugio dal gestore e, se del caso, dall'autorità competente a tal fine designata qualora:
si verifichi un incidente rilevante, ovvero
si verifichi un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.
6. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, l'autorià competente può motivatamente decidere che non si applicano le disposizioni del paragrafo 1 relative all'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno.
Art. 12 Controllo dell'urbanizzazione
1.
Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:
a) dell'insediamento degli stabilimenti nuovi;
b) delle modifiche degli stabilimeti esistenti di cui all'articolo 10;
c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti, quali vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall'altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone.
1 bis La Commissione è invitata ad elaborare, entro il 31 dicembre 2006 in stretta collaborazione con gli Stati membri, orientamenti che definiscono una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene conto quanto più possibile delle valutazioni effettuate dalle autorità competenti, delle informazioni acquisite presso i gestori e di tutte le altre informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di emergenza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i servizi autorizzati a decidere in materia stabiliscano procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione di queste politiche adottate a norma del paragrafo 1. Tali procedure prevedono che, al momento in cui sono prese le decisioni in materia, sia disponibile un parere tecnico sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.
Art. 13 Informazione sulle misure di sicurezza
1.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9.
Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che siano modificate ai sensi dell'articolo 10. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.
Le informazioni contengono almeno i dati elencati all'allegato V.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati membri che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9, informazioni sufficienti affinché lo Stato membro interessato possa applicare, se del caso, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli 11 e 12 nonché del presente articolo.
3. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può avere alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6 e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto ad informare il secondo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il rapporto di sicurezza sia accessibile alla popolazione. Il gestore ha il diritto di chiedere all'autorità competente di non rilevare alla popolazione le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi il gestore, previa approvazione da parte dell'autorità competente, presenta all'autorità e mette a disposizione della popolazione una versione modificata del rapporto, priva dei punti in questione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione possa esprimere il suo parere nei casi seguenti:
elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9;
modifiche, ai sensi dell'articolo 10, di stabilimenti esistenti, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio previste della presente direttiva;
creazione di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti.
6. Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9, gli Stati membri assicurano che l'inventario delle sostanze pericolose di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia reso disponibile al pubblico, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 20.
Art. 14 Informazioni che il gestore deve comunicare a seguito di un incidente rilevante
1. Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si sia verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:
a) informare l'autorità competente;
b) comunicargli, non appena ne venga a conoscenza:
le circostanze dell'incidente,
le sostanze pericolose presenti;
i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente e
le misure di emergenza adottate;
c) informarlo sulle misure previste per:
limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine,
evitare che esso si riproduca;
d) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
2. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente di:
a) accertare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine necessarie;
b) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente rilevante;
c) adottare misure atte a garantire che il gestore predisponga tutti i provvedimenti del caso;
d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.
Art. 15 Informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione
1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano non appena possibile la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondano ai criteri dell'allegato VI, fornendo i seguenti dati:
a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto;
b) data, ora e luogo dell'incidente rilevante, nome completo del gestore e indirizzo dello strabilimento interessato;
c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per l'uomo e per l'ambiente;
d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il repetersi dell'incidente.
2. Raccolte le informazioni di cui all’articolo 14, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni per mezzo di un modulo definito e aggiornato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2. Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione di tali informazioni soltanto per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni relative agli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.
Art. 16 Autorità competente
Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva, nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere le autorità competenti sul piano tecnico.
Art. 17 Divieto di esercitare l'attività
1.
Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti gravi sono nettamente insufficienti.
Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato entro il termine stabilito, la notifica, i rapporti o le altre informazioni previste dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 1, presso un organo competente, determinato dalla legislazione e dalle procedure nazionali.
Art. 18 Ispezioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni o altre misure di controllo adeguate per il tipo di stabilimento in questione. Tali ispezioni o misure di controllo, che sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti, devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento in questione, per garantire, in particolare, che:
il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;
i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
siano diffuse alla popolazione le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
2. Il sistema di ispezione di cui al paragrafo 1 è conforme alle seguenti disposizioni:
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di ispezioni. A meno che l'autorità competente abbia stabilito un programma di ispezioni in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento, il programma prevede un'ispezione in loco effettuata dall'autorità competente almeno ogni dodici mesi in ciascuno degli stabilimenti di cui all'articolo 9;
b) dopo ogni ispezione l'autorità competente redige una relazione;
c) se del caso, i risultati delle ispezioni condotte dall'autorità competente saranno valutati in cooperazione con la direzione dello stabilimento entro un periodo ragionevole dal momento dell'espezione.
3. L'autorità competente può chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che le servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire in che misura possano aumentare le probabilità e/o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, e per predisporre un piano di emergenza esterno e per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.
Art. 19 Scambi di informazioni e sistema informativo
1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza fatta in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; in particolare, tali informazioni riguardano il funzionamento delle disposizioni previste nella presente direttiva.
1 bis
Per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; e
b) l'attività o le attività dello stabilimento.
La Commissione predispone e tiene aggiornata una base dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla base dati è riservato alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.
2.
La Commissione predispone e tiene a disposizione degli Stati membri uno schedario e un sistema informativo contenenti i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di:
a) provvedere ad una rapida comunicazione, a tutte le autorità competenti, delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1;
b) comunicare alle autorità competenti un'analisi delle cause degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti;
c) informare le autorità competenti in merito alle misure preventive adottate;
d) indicare le organizzazioni in grado di dare consigli o informazioni per quanto riguarda l'accadere di incidenti rilevanti, la loro prevenzione e la limitazione delle loro conseguenze.
Lo schedario e il sistema informativo contengono almeno:
a) le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1;
b) l'analisi delle cause degli incidenti;
c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti;
d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.
3. Fatto salvo l'articolo 20, lo schedario e il sistema informativo possono essere consultati dalle pubbliche amministrazioni degli Stati membri, dalle associazioni industriali o commerciali, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni non governative che operano nel campo della tutela dell'ambiente e dalle altre organizzazioni internazionali o organismi di ricerca che lavorano nel settore.
4. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la stadardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente9 per gli stabilimenti contemplati dagli articoli 6 e 9. La Commissione pubblica ogni tre anni un sommario di tali informazioni.
Art. 20 Riservatezza
1.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta le informazioni ricevute in applicazione della presenta direttiva.
Le informazioni ricevute dalle autorità competenti e dalla Commissione possono essere tenute riservate, sempreché le disposizioni nazionali lo prevedano, solo se riguardano;
la riservatezza dei procedimenti delle autorità competenti e della Commissione;
la riservatezza delle relazioni internazionali e della difesa nazionale;
la pubblica sicurezza;
il segreto istruttorio o di una procedura giudiziaria in corso;
i segreti commerciali e industriali, anche attinenti alla proprietà intellettuale;
la segretezza dei dati e/o degli schedari personali;
dati forniti da un terzo se quest'ultimo chiede che rimangano riservati.
2. La presente direttiva non osta a che uno Stato membro concluda con paesi terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispongono a livello interno.
Art. 21 Mandato del comitato
1. La Commissione adegua i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 6, lettera b), e gli allegati da II a VI al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.
2. Le misure necessarie per stilare il modulo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.
Art. 22 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Art. 23 Abrogazione della direttiva 82/501/CEE
1. La direttiva 82/501/CEE è abrogata ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
2. Le notifiche, i piani d'emergenza e le informazioni al pubblico presentati o elaborati in virtù della direttiva 82/501/CEE rimangono in vigore fino al momento in cui siano sostituiti in virtù delle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.
Art. 24 Applicazione
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatemente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 25 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 26
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente B. HOWLIN Elenco degli allegati Pagina