Sez. 2 - , Sentenza n. 10255 del 26/02/2019 Cc. (dep. 08/03/2019) Rv. 275776 - 02
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Poteri del giudice del riesame - Limiti - Correlazione con gli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento cautelare - Necessità .
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
Il giudice del riesame cautelare reale, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato, trova un limite nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al pubblico ministero il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Cod. Pen. art. 334 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)