diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 11945 del 15/11/2019 Cc. (dep. 10/04/2020) Rv. 278885 - 02

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Presupposti per l’applicabilità – Pignorabilità dei beni e proporzionalità fra crediti da garantire e ammontare del debito – Necessità – Esorbitanza dei beni staggiti rispetto al debito – Riduzione del sequestro – Necessità.
Stato
decisa il 2019-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278885-02

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

In tema di sequestro conservativo, sia il giudice che dispone il sequestro, sia il tribunale del riesame in sede di impugnazione, devono valutare che il vincolo sia mantenuto nei limiti che la legge consente, verificare la pignorabilità dei beni nonché la ragionevole proporzionalità fra crediti da garantire ed ammontare dei debiti, sicchè, nel caso in cui risulti l'esorbitanza dei beni originariamente staggiti rispetto all'ammontare del credito richiesto, deve essere disposto, ai sensi dell'art. 496 cod. proc. civ. (disposizione applicabile al procedimento in esame) la riduzione del pignoramento nei limiti consentiti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 193, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 com. 3, Cod. Pen. art. 192, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Cod. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Cod. Pen. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 496

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)