Sez. 1, Sentenza n. 6162 del 22/12/1978 (Rv. 395993 - 01)
DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 781 COD CIV - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI DIVORZIO - INFLUENZA SULLA DOMANDA DI UNO DEI CONIUGI PER L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA DI UN IMMOBILE SUL PRESUPPOSTO DELLA NULLITA DELLA DONAZIONE DI ESSO ALL'ALTRO CONIUGE.*
DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 781 COD CIV - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI DIVORZIO - INFLUENZA SULLA DOMANDA DI UNO DEI CONIUGI PER L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA DI UN IMMOBILE SUL PRESUPPOSTO DELLA NULLITA DELLA DONAZIONE DI ESSO ALL'ALTRO CONIUGE.*
La declaratoria di illegittimita dell'art 781 cod civ sul divieto di donazioni fra coniugi, resa dalla Corte costituzionale con sentenza n 91 del 1973, spiega efficacia sulle situazioni giuridiche non ancora definite, e, pertanto, ove sopravvenga nel corso del giudizio di divorzio, non consente l'accoglimento della domanda di un coniuge diretta a conseguire l'assegnazione in proprieta di un immobile, sotto il profilo della nullita della donazione di esso all'altro coniuge per violazione della citata norma. (V 126/77, mass n 383624).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)