Sez. 2, Sentenza n. 1077 del 06/05/1964 (Rv. 301536 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - AZIONI DI RIDUZIONE E DI DIVISIONE - CUMULABILITA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - AZIONI DI RIDUZIONE E DI DIVISIONE - CUMULABILITA.*
L'Azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono bene essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - e consentito al legittimario di chiedere anzitutto la riduzione delle Disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualita che la domanda di riduzione sia accolta, l'Azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'Azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile. (1443-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)