Sez. T, Ordinanza n. 5017 del 06/03/2026 (Rv. 678293-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa pronuncia su un motivo d'appello - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Necessità - Deduzione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La mancata pronuncia su un motivo d'appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì la
specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, qualora il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), anziché a norma del n. 4 della stessa disposizione, la censura dev'essere dichiarata inammissibile.
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)