Sez. 4, Sentenza n. 10696 del 15/06/1981 Ud. (dep. 28/11/1981) Rv. 151159 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - FINALITÀ - FUNZIONE- STRUMENTALITÀ RISPETTO ALLA NORMA OGGETTO DEL GIUDIZIO.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - FINALITÀ - FUNZIONE- STRUMENTALITÀ RISPETTO ALLA NORMA OGGETTO DEL GIUDIZIO.*
La questione, concernente la legittimità costituzionale di qualsiasi norma di legge, tende, comunque, ad una declaratoria di illegittimità costituzionale. Ne consegue che essa, dovendo svolgere necessariamente, nel nostro sistema legislativo, una funzione strumentale rispetto a quanto oggetto del giudizio, non può mai essere fine a se stessa e, pertanto, se proposta, quale unico mezzo di annullamento della sentenza impugnata, nei motivi di ricorso, produce la inammissibilità del ricorso stesso. (V mass n 147461 e massime ivi citate; (V mass n 140638).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 121 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 121 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/05/1976 num. 313 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)