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Sez. 1, Sentenza n. 2160 del 12/05/1986 Cc. (dep. 05/06/1986) Rv. 173020 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - PRESUPPOSTO DELL'INTERESSE - DISCORDANZA TRA LA DECISIONE RESA E QUELLA RICHIESTA - MANCANZA DI DISCORDANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173020-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - PRESUPPOSTO DELL'INTERESSE - DISCORDANZA TRA LA DECISIONE RESA E QUELLA RICHIESTA - MANCANZA DI DISCORDANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - FATTISPECIE.*

La discordanza tra la decisione pronunciata e la decisione cui si tende attraverso l'Esercizio del mezzo di impugnazione costituisce il presupposto dell'interesse ad impugnare, sì che in Mancanza di tale discordanza il gravame va dichiarato inammissibile. (nella specie, il pubblico ministero aveva proposto appello contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore aveva disposto la scarcerazione dell'imputato per Mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza. Annullata dalla Cassazione l'ordinanza con cui il tribunale aveva accolto l'appello, in Sede di rinvio il pubblico ministero, nel formulare il parere ex art. 76 cod. proc. pen., pur insistendo per la revoca dell'ordinanza impugnata, aveva chiesto tuttavia che il tribunale non riemettesse il mandato di cattura, ma restituisse gli Atti al giudice istruttore per l'ulteriore corso della formale istruzione. Il tribunale revocava l'ordinanza appellata, ma disponeva l'emissione di un nuovo mandato di cattura al momento della irrevocabilità del provvedimento che aveva reso. La Cassazione - premesso che la riforma del provvedimento impugnato poteva essere richiesta soltanto nella prospettiva del ripristino dello stato di custodia cautelare e che la successiva richiesta del pubblico ministero equivaleva a sostanziale rinuncia all'impugnazione per manifestata carenza di interesse a coltivarla - ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)