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Sez. L, Sentenza n. 14273 del 24/06/2014 (Rv. 631605 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Compenso professionale ex art. 18 della legge n. 109 del 1994, "ratione temporis" applicabile - Esclusione per i concessionari di pubblico servizio - Estensione all'Ente Poste Italiane - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631605-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

L'art. 2, lett. b, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (applicabile "ratione temporis"), esclude l'applicazione del successivo art. 18, e dunque del compenso professionale ivi disciplinato, ai concessionari di lavori pubblici e di infrastrutture destinate a pubblico servizio, in considerazione della funzione pubblicistica da essi svolta. Ne consegue che neppure al personale dell'Ente Poste Italiane va riconosciuto il suddetto compenso, senza che rilevi la natura privatistica dell'ente.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)