Sez. 1, Sentenza n. 4422 del 10/05/1996 (Rv. 497551 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Delibera consiliare che autorizza a resistere in giudizio nelle cause in cui il Comune sia convenuto - Estensione alla proposizione dei gravami contro le decisioni sfavorevoli - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
Con riguardo a fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, qualora il Consiglio comunale abbia deliberato che la Giunta può adottare provvedimenti in ordine ad azioni in giudizio, relativamente alle cause nelle quali il Comune fosse convenuto, deve ritenersi che, l'ente locale - convenuto in primo grado con azione risarcitoria e rimasto soccombente nello stesso grado - può legittimamente resistere con l'appello alla medesima domanda, senza necessità di un ulteriore specifico provvedimento consiliare, in quanto essendo stato debitamente autorizzato a resistere in giudizio, per opporsi a pretese del genere, senza limitazioni di sorta, può proporre le opportune impugnazioni avverso una decisione sfavorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)